Art. 5.
(Impiego di quote o elementi
della retribuzione).

      1. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro posso destinare una quota parte della retribuzione integrativa o incentivante, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni nell'ambito di un piano di partecipazione finanziaria.
      2. L'importo di cui al comma 1 è trattenuto dalla società quale corrispettivo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni ovvero è attribuito ad enti finanziari o istituti creditizi che abbiano anticipato ai prestatori di lavoro le somme necessarie per effettuare la sottoscrizione o l'acquisto di azioni fino a concorrenza del credito. In quest'ultimo caso i soggetti finanziatori hanno diritto di ricevere gli utili distribuiti alle azioni sottoscritte o acquistate dai lavoratori in attuazione del piano di partecipazione finanziaria fino a concorrenza del credito.
      3. Nell'attuazione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori in funzione delle erogazioni economiche correlate ai risultati o dell'andamento economico della società i contratti collettivi possono altresì istituire fondi collettivi di gestione delle partecipazioni azionarie.

 

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      4. I fondi collettivi di cui al comma 3 sono alimentati, anche in forma mista:

          a) da contributi periodici delle imprese correlati ai profitti;

          b) da versamenti dei lavoratori di quote di retribuzione collegate alla produttività o alla redditività dell'impresa sino a un importo massimo di un quarto della retribuzione globale di fatto annua.